Con valore di notifica ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, si rende noto che con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese n. 81 del 21.04.2026 è stata disposta l’iscrizione dell’accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali per le quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 40, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, contenute negli elenchi, distinti per le province dell’Aquila e di Teramo, di cui agli all. A) e B) alla suddetta determinazione.
Gli interessati potranno, entro il termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, con avvertimento che, decorso tale termine ed effettuati gli accertamenti previsti dal comma 5 dell’art. 40, si procederà alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Informazioni sull'accorpamento
Perchè le Camere di Commercio si stanno accorpando?
L'accorpamento rappresenta la conclusione di un percorso intrapreso già da qualche anno per rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle aziende e in generale di tutti gli attori del mondo economico in un mondo profondamente cambiato (e in costante, veloce mutamento) rispetto al passato. E' un processo di razionalizzazione e ridisegno delle strutture e delle competenze teso al miglioramento del sistema camerale.
Cosa cambierà dopo l'accorpamento?
Le Camere di Commercio accorpate manterranno i servizi che normalmente erogano, in un'ottica di maggiore efficienza e di miglioramento della qualità. Saranno più snelle, attive, pronte a cogliere le esigenze dei territori e ad accompagnarli nel loro processo di crescita e internazionalizzazione.
Le camere coinvolte nell'accorpamento