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Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Mediazione

 

Mediazione civile e commercialeL'Organismo “Servizio di mediazione della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia”, è  iscritto  al n. 1004 del Registro degli "Organismi di mediazione", legittimati a gestire le procedure di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" disciplinate dal D. Lgs. n. 28.

 

DefinizioneLa mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'ambito di applicazione della mediazione riguarda le controversie di natura civile e commerciale relative a diritti disponibili.

A seguito della conversione del cd. Decreto del Fare (D.L. 69 del 2013) avvenuta con Legge 9 agosto 2013 n. 89 pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014 è stata reintrodotta l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per eccesso di delega con la sentenza n. 272 del 2012.

La Mediazione è, pertanto, condizione necessaria per poter adire il giudice per le materie elencate all'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs. 28/2010 e precisamente: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con latro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

 

Normativa di riferimentoLa disciplina organica della Mediazione civile e commerciale è contenuta: nel D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, così come modificato dalla Legge n. 89 del 9 agosto 2013, e nel Regolamento di attuazione approvato con DM n. 180 del 18 ottobre 2010, successivamente modificato con Decreto 4 agosto 2014 n. 139.

 

Tipi di mediazioneLa Mediazione può essere:

  • obbligatoria: quando per poter procedere in giudizio, le parti debbono avere esperito preventivamente un tentativo di mediazione. La mediazione può essere obbligatoria ex lege, qualora la lite riguardi una delle materie elencate nell'articolo 5, comma 1bis, del D.Lgs 28/2010, o per ordine del giudice, qualora sia lo stesso giudice investito della causa a rinviare le parti al tentativo di mediazione (demandata);
  • facoltativa: quando sono le parti a scegliere liberamente di attivare la procedura di mediazione.

 

Vantaggi della mediazioneLo strumento della mediazione presenta una serie di notevoli vantaggi:

  • la rapidità, giacché la procedura di mediazione si esaurisce nel termine massimo di tre mesi dal deposito della domanda;
  • la riservatezza, che garantisce il massimo riserbo sulle informazioni che emergono durante gli incontri di mediazione; inoltre, tutte le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel successivo giudizio, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni;
  • l'informalità, giacché la mediazione è caratterizzata dalla massima semplicità;
  • l'economicità, giacché la procedura comporta costi contenuti e predeterminati.

 

Valore giuridico dell'accordo di mediazioneIl verbale di accordo  sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che attestano e certificano la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.


In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

 

Chi é il mediatoreIl Mediatore è la persona che svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Il Mediatore è un professionista con requisiti di terzietà e con una formazione specifica in materia.

 

Cosa fare per avviare un tentativo di mediazioneAvviare un tentativo di Mediazione presuppone l'accettazione del Regolamento di procedura e della relativa Tariffa che stabilisce i costi a carico delle parti.

La domanda di mediazione va presentata presso un organismo accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente per la competenza.

Il servizio si attiva attraverso la presentazione di una domanda di mediazione, utilizzando l'apposito modulo.

 

Procedura di deposito

La domanda di mediazione comprensiva degli allegati può essere presentata:

mediante trasmissione alla PEC istituzionale: cciaa@cameragransasso.legalmail.it
mediante deposito in forma cartacea, previo appuntamento, negli orario di apertura al pubblico.

 

Costi della proceduraI costi della procedura sono dati dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione. (art. 16 DM 180/2010).

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro informativo e devono essere versate al momento del deposito della domanda (per la parte istante) o dell'accettazione alla partecipazione all'incontro (per la parte invitata).

Le spese di avvio sono pari ad € 40,00 oltre Iva, a valere sull'indennità complessiva. Dal 24.09.2014 per le liti di valore superiore ad € 250.000,00 le spese di avvio sono dovute nella misura di € 80,00, così come stabilito dall'articolo 7 del DM 139/2014 che ha modificato l'articolo 16, comma 2, del DM 180/2010 .

L'importo delle spese di mediazione risulta determinato dal tariffario adottato in conformità alle previsioni dell'articolo 16 del DM 180.

 

 

Nota bene:
La fattura per le indennità di mediazione sarà intestata alle parti coinvolte nella procedura di mediazione. La fattura non può essere intestata allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).

 

Modalità di pagamento per i servizi di mediazioneSi informa che dal 30 giugno 2020 non sarà più possibile effettuare bonifici ordinari o versamenti in conto corrente postale a favore della Camera di Commercio di Teramo, a seguito di adesione di quest’ultima alla piattaforma di Pago P.A., prevista obbligatoriamente per le Pubbliche Amministrazioni (art. 65, comma 2, D.Lgs 217/2017 e s.m.i.).Pertanto, dal 30 giugno 2020, tutti i pagamenti relativi al servizio di mediazione dovranno essere eseguiti, previa generazione di avviso di pagamento da parte dell’ente, attraverso i canali, sia fisici che online, dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti come ad esempio:

  • presso le agenzie della banca: utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
  • presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
  • presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5ì:
  • presso gli Uffici Postali.

Per poter effettuare il pagamento sarà necessario valersi, di volta in volta, del Codice Avviso di Pagamento (IUV) oppure del QR Code o dei Codici a Barre, sempre presenti sulla stampa dell'avviso che verrà previamente fornito.

Sarà possibile continuare ad effettuare pagamenti allo sportello solo tramite POS. Tutti gli altri sistemi di pagamento risulteranno illegittimi.

Pertanto, qualora si intendesse depositare presso l’Ufficio Mediazione una domanda a partire dal 30 giugno 2020, o effettuare altri pagamenti nell’ambito di una procedura, si invita a contattare preventivamente la segreteria al numero 0861.335218 oppure 0861.335278 per chiedere l’emissione dell’avviso di pagamento.


 

 

Modulistica

 

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Mediazione
Sede di L'Aquila: tel.: 0862.667277
Sede di Teramo: tel. 0861.335218 - 335278
e-mail: mediazione@gransasso.camcom.it

Data di ultimo aggiornamento: 20-12-2023