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Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Mediazione

Mediazione civile e commercialeL'Organismo “Servizio di mediazione della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia”, è  iscritto al n. 1004 del Registro degli "Organismi di mediazione", istituito presso il Ministero della Giustizia. Tali organismi sono legittimati a gestire le procedure di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" disciplinate dal D. Lgs. n. 28.

 

DefinizioneLa mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. L'ambito di applicazione della mediazione riguarda le controversie di natura civile e commerciale relative a diritti disponibili.

 

Chi é il mediatoreIl Mediatore è un professionista con requisiti di terzietà e con una formazione specifica, privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

 

Normativa di riferimentoLa disciplina generale in materia di Mediazione civile e commerciale è contenuta:

  • nel D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28 del (con le modifiche apportate da ultimo dal D.Lgs.10 ottobre 2022, n. 149 e dal D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216);
  • nel D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (in tema di iscrizione e gestione degli Organismi di Mediazione e di indennità di mediazione).

 

Tipologie di mediazioneLa normativa prevede diverse tipolgie di mediazione: 

  • volontaria, quando sono le parti a scegliere liberamente di attivare la procedura di mediazione;
  • obbligatoria (art. 5 D.Lgs.n. 28/2010),  quando il tentativo di mediazione è condizione necessaria prima di potersi rivolgere al Giudice per le seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
  • demandata (art. 5-quater D.Lgs.n. 28/2010), quando il giudice, in corso di causa, dispone l'esperimento della mediazione;
  • contrattuale (art. 5-sexies D.Lgs.n. 28/2010), per la presenza di una clausola di mediazione inserita in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo.

 

Vantaggi della mediazione

Lo strumento della mediazione presenta una serie di notevoli vantaggi:

  • Tempi brevi: ha una durata di sei mesi, prorogabile su accordo delle parti per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi;

  • Riservatezza: le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, non possono essere utilizzate nel successivo giudizio;

  • Costi certi: i costi della mediazione sono predeterminati e più bassi rispetto alle spese di un contenzioso.

 

Benefici fiscali della mediazione

Al fine di incentivare l’attivazione dello strumento della mediazione, il legislatore ha previsto talune agevolazioni fiscali connesse al procedimento come previsto dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010, rafforzate con l’introduzione della c.d. Riforma Cartabia:

  • gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  • in caso di successo della mediazione è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di 600 euro, ridotto della metà in caso di insuccesso;
  • il verbale contenente l'accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di 100.000 euro. In caso di valore più alto l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Valore giuridico dell'accordo di mediazioneIl verbale di accordo  sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che attestano e certificano la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi l'accordo potrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

 

Cosa fare per avviare un tentativo di mediazioneAvviare un tentativo di Mediazione presuppone l'accettazione del Regolamento di mediazione e della relativa tariffa che stabilisce i costi a carico delle parti.

La domanda di mediazione va presentata presso un organismo accreditato nel luogo del giudice territorialmente competente.

Il servizio si attiva attraverso la presentazione di una richiesta di emissione di avviso di pagamento PagoPa all’indirizzo di posta elettronica ordinaria dedicato (mediazione@gransasso.camcom.it) indicando i dati anagrafici e di fatturazione della parte interessata dalla procedura, unitamente al valore della controversia e all’indicazione della natura della mediazione (obbligatoria o volontaria).

Indennità e spese del servizio di mediazione

Nota bene:
La fattura per le indennità di mediazione sarà intestata alle parti coinvolte nella procedura di mediazione. La fattura non può essere intestata allo studio legale o a soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione (Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).
Procedura di deposito istanza

A partire dal 1° aprile 2025 le domande di mediazione vanno depositate e trasmesse all'Organismo di Mediazione della CCIAA del Gran Sasso tramite il portale ConciliaCamera.

Tale modalità di deposito e di trasmissione della domanda di mediazione consente di seguire in tempo reale il procedimento in corso e di visionare tutta la documentazione di riferimento.

Allegato: Attivazione del Servizio ConciliaCamera per Cittadino/Impresa

Allegato: Manuale utente per l'invio della pratica telematica  (istruzioni operative)

 

Costi della proceduraI costi della procedura sono dati dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione, definiti dall’art. 28 c. 4 e 5 del D.M. n. 150/2023.

Indennità e spese del servizio di mediazione

Le spese di avvio sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro e devono essere versate al momento del deposito della domanda (per la parte istante) e dell'adesione al primo incontro (per la parte invitata).

Tutti i pagamenti relativi al servizio di mediazione dovranno essere eseguiti, previa generazione di avviso di pagamento da parte dell’ente, attraverso i canali, sia fisici che online, dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.
 

 

Modulistica

Riferimenti e contatti
Ufficio Mediazione
Sede di L'Aquila: 0862.667265
Sede di Teramo: 0861.335218
e-mail: mediazione@gransasso.camcom.it

Data di ultimo aggiornamento: 01-04-2026