Nuova varietà vegetale
Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.
Affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva (privativa) è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:
- novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato;
- omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti;
- distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta;
- stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.
Procedura di deposito
La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, deve essere depositata presso la Camera di commercio o inviata mediante servizio postale all’UIBM.
Deve contenere le seguenti indicazioni:
- l’identificazione del richiedente (costitutore) e anche dell’eventuale mandatario;
- la denominazione proposta e l’indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;
- l’eventuale rivendicazione della priorità.
Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:
- la descrizione della varietà;
- la riproduzione fotografica della varietà;
- ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda;
- la dichiarazione del costitutore (di cui all’art. 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all’esistenza di eventuali diritti da parte di terzi;
- i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
- l’attestazione di pagamento della tassa prevista.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati e procede agli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale MISE - MIPAAF del 16 maggio 2012. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dopo le eventuali prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi della Commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3 bis CPI.
CostiI costi da sostenere per ottenere una privativa per nuove varietà vegetali sono:
- Tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione): € 236,00;
- Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:
a) per la domanda: € 539,00
b) per la concessione: € 1.820,00
Riferimenti e contatti
Ufficio Marchi e Brevetti
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667241-667306
Sede di Teramo: tel. 0861.335261
e-mail: marchi.brevetti@gransasso.camcom.it
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