Sezione salto blocchi

Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Nuova varietà vegetale

 

Per varietà vegetale si intende un insieme vegetale nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie.
 Affinché possa essere richiesto un diritto di esclusiva (privativa) è necessario che la varietà vegetale abbia i requisiti di:

  • novità: la varietà si reputa nuova quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato;
     
  • omogeneità: la varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti;
     
  •  distinzione: la varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta;
     
  •  stabilità: la varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni.

Procedura di deposito

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, deve essere depositata presso la Camera di commercio o inviata mediante servizio postale all’UIBM.

Deve contenere le seguenti indicazioni:

  • l’identificazione del richiedente (costitutore) e anche dell’eventuale mandatario;
  • la denominazione proposta e l’indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
  • il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;
  • l’eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

  • la descrizione della varietà;
  • la riproduzione fotografica della varietà;
  • ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda;
  • la dichiarazione del costitutore (di cui all’art. 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all’esistenza di eventuali diritti da parte di terzi;
  • i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;
  • l’attestazione di pagamento della tassa prevista.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accerta la regolarità formale della domanda e dei documenti ad essa allegati e procede agli adempimenti previsti dal Decreto interministeriale MISE - MIPAAF del 16 maggio 2012. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dopo le eventuali prove varietali, formula un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa avvalendosi della Commissione consultiva di cui all'art. 170, comma 3 bis CPI.
 
CostiI costi da sostenere per ottenere una privativa per nuove varietà vegetali sono:

  • Tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione):  € 236,00;
     
  • Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:
    a) per la domanda:      €    539,00  
    b) per la concessione: €  1.820,00

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Marchi e Brevetti
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667241-667306
Sede di Teramo: tel. 0861.335261
e-mail: marchi.brevetti@gransasso.camcom.it

Data di ultimo aggiornamento: 10-04-2022