Sezione salto blocchi

Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Brevetto per Invenzione industriale

 

Per la presentazione della domanda è necessario concordare un appuntamento con l'ufficio, ai seguenti numeri telefonici:
- per il deposito presso la sede di L'Aquila: 0862.667241-667306
- per il deposito presso la sede di Teramo: 0861.335261-335243

Cos'éL’invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in qualsiasi campo industriale. È tutelata mediante il deposito di un brevetto.
Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce al suo titolare il diritto esclusivo allo sfruttamento di un'invenzione in un determinato territorio e per un certo periodo di tempo..

Quali sono i requisiti

Un’invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L’oggetto dell’invenzione (trovato) può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di  realizzazione di un servizio.

I tre requisiti fondamentali di  validità di un brevetto sono: la novità, l’originalità (attività inventiva) e l’industrialità.

  • la novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica. Per "stato della tecnica" si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto;
  • originalità (attività inventiva): il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo e deve rappresentare un progresso conoscitivo;
  • l’applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

Che cosa non si può brevettare

Non sono considerate invenzioni e pertanto non sono brevettabili:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico e di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratore (software);
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici e di prodotti ottenuti mediante questi.

Durata del brevetto

La durata dei diritti conferiti dalla concessione del brevetto per invenzione è di 20 anni dalla data di deposito e non può essere rinnovata o prorogata.
Nota bene:
Alla scadenza della protezione l'oggetto del brevetto diventa comunque di pubblico dominio, ovvero non gode più di protezione e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Accessibilità al pubblico

È la data in cui, dopo un periodo di segretezza, il contenuto del brevetto viene messo a disposizione del pubblico (descrizione, eventuali disegni, ecc…) attraverso la pubblicazione su banca dati o bollettino ufficiale.

Il brevetto viene pubblicato dopo 18 mesi dalla data del deposito, tuttavia il titolare del brevetto può decidere di anticipare tale data. In questo caso il periodo di segretezza diventa di 90 giorni dalla data di deposito (tempo riservato all'autorità militare per verificare il proprio interesse sul brevetto).

Come si presenta la domanda

La domanda di brevetto per invenzione industriale nazionale può essere presentata secondo diverse modalità:

  • telematicamente, attraverso il portale dei servizi online dell’UIBM. Per effettuare il deposito online, occorre collegarsi al sito dell'UIBM e seguire le istruzioni. 
  • deposito cartaceo attraverso gli Uffici preposti delle Camere di Commercio.

 

Istruzioni presentazione domanda cartacea di brevetto per invenzione industriale 

Le domande cartacee di brevetto per invenzione industriale nazionale possono essere depositate direttamente dal richiedente oppure tramite un mandatario/avvocato incaricato, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, previo appuntamento. La consegna della documentazione può avvenire anche delegando formalmente un terzo, autorizzato a firmare il verbale di deposito in qualità di“depositante”.

 

Documentazione richiesta

Modulo di domanda

Il modulo di domanda è disponibile esclusivamente on-line in formato PDF editabile e prevede: 

  • compilazione al computer prima della stampa (non devono essere compilati a penna);
  • firma e consegna in duplice copia (almeno una con firma in originale).

Il modulo di domanda è differente a seconda del firmatario, che può essere:

oppure, in rappresentanza:

Se lo spazio sui fogli del modulo di domanda non è sufficiente, si dovranno utilizzare gli appositi fogli aggiuntivi per i paragrafi che interessano.Per una corretta e puntuale compilazione della domanda si consiglia di consultare le istruzioni operative.

Allegati al modulo di domanda

Nota bene: tutte le pagine di ogni allegato, ad eccezione delle rivendicazioni in lingua inglese  devono essere numerate progressivamente (iniziando dal numero 1) e firmate in originale dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato. Se l'allegato comprende più pagine ogni pagina può essere siglata, ma l'ultima deve presentare la firma per esteso.

  • descrizione tecnica dell'invenzione (1 copia): deve essere il più possibile chiara e completa in modo tale che un esperto del settore possa attuare l'invenzione. Il testo della descrizione può contenere formule chimiche, matematiche o grafiche, ma non disegni. E' facoltativo allegare una copia della traduzione in lingua inglese della descrizione (circolare n. 570 del 30.6.2008);
  • rivendicazioni (1 copia): definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione. Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione;
  • riassunto (1 copia): specifica sinteticamente l'invenzione. Non deve contenere disegni e deve essere allegato come documento autonomo, cioè su foglio a parte rispetto a descrizione e rivendicazioni;
  • traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni (1 copia): consentono lo svolgimento della ricerca di anteriorità da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti. Nel caso non si presenti la traduzione e non sia stata indicata la riserva di deposito, la traduzione viene effettuata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi dietro il pagamento di una tassa di euro 200,00;
  • tavole dei disegni illustrative del trovato (1 copia): ogni tavola deve essere numerata progressivamente (es. figura 1, figura 2 ecc…);
  • lettera di incarico o procura notarile per modulo mandatario o rappresentante: deve contenere il riferimento all'art. 201, decreto legislativo 10/02/2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) e la firma in originale del richiedente e del mandatario/avvocato che agisce in nome e per conto del richiedente. Se la lettera di incarico/procura notarile è stata già presentata per altre domande è sufficiente allegarne copia o citare il numero di deposito;
  • eventuale marca/marche da bollo e pagamento del diritto di segreteria

Per una corretta predisposizione degli allegati, consultare la guida brevetti elaborata dall’UIBM (all’interno della guida, per la redazione degli allegati approfondire, in particolare, le sezioni “Allegato I” e “Formato”).


Si consiglia di vedere esempi di domande pubblicate sui database online dell’UIBM: https://www.uibm.gov.it/bancadati/
http://brevettidb.uibm.gov.it/

Domanda contemporanea

Se al momento del deposito sussistono dubbi in merito alla scelta del tipo di brevetto (invenzione industriale o modello di utilità), è consentito di optare per la presentazione contemporanea di una domanda di invenzione industriale e di modello di utilità, affinché sia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a decidere quale brevetto rilasciare. In tal caso occorre identificare la domanda di invenzione come “contemporanea”, spuntando l'apposito riquadro del modulo ministeriale.

Costi del deposito cartaceo

Diritti di segreteria (a favore della Camera di Commercio)

L’importo varia secondo i casi sotto specificati:

  • Euro 43,00 più una marca da bollo da euro 16,00. nel caso in cui il richiedente desideri una copia autentica del modulo;
  • Euro 40,00 se non si desidera la copia autentica.

Tassa di deposito nazionale (a favore dell'Erario): come da Tabella di seguito, con importi a partire da Euro 120,00 (il pagamento deve avvenire tramite F24 ad elementi identificativi, rilasciato dall’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA del Gran Sasso al momento del deposito):

  • descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni
    fino a 10 pagine: € 120,00
     
  • descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni
    da 11 a 20 pagine: € 160,00
     
  • descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni
    da 21 a 50 pagine: € 400,00
     
  • descrizione, rivendicazioni in italiano, riassunto e disegni
    oltre le 50 pagine: € 600,00
     
  • per ogni rivendicazione in italiano
    oltre la decima; € 45,00
     
  • se non è allegata la traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni (per la ricerca)
    € 200,00

N.B.  Non devono essere conteggiate le rivendicazioni in lingua inglese (da allegare obbligatoriamente) e la traduzione in lingua inglese del riassunto e della descrizione (facoltative)

EsenzioniSono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito, ai sensi del DM 2 aprile 2007 e della legge 20 novembre 1970, n. 962:

  • le università e le amministrazioni pubbliche aventi finalità di ricerca;
  • le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali
  • le domande aventi ad oggetto metodi o trovati destinati esclusivamente ai non vedenti (es. ausili per non vedenti).

 

Tasse di mantenimento in vita

Le prime quattro annualità del brevetto sono ricomprese nelle tasse di deposito. Un brevetto per invenzione concesso è valido per i primi quattro anni a partire dalla data di deposito della domanda. Per mantenerne la validità,  a partire dal quinto anno di vita in poi, è necessario corrispondere annualmente gli importi di seguito elencati.
Trascorsi i termini di scadenza, il pagamento è ancora ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, pari a Euro 100,00.

Se il titolare non effettua il pagamento dei diritti annuali entro l’ultimo giorno utile, il titolo è dichiarato decaduto. Di seguito il dettaglio delle tasse di mantenimento per anno:

  •   5° anno Euro 60,00
  •   6° anno Euro 90,00
  •   7° anno Euro 120,00
  •   8° anno Euro 170,00
  •   9° anno Euro 200,00
  • 10° anno Euro 230,00
  • 11° anno Euro 310,00
  • 12° anno Euro 410,00
  • 13° anno Euro 530,00
  • 14° anno Euro 600,00
  • 15° anno Euro 650,00
  • 16° anno Euro 650,00
  • 17° anno Euro 650,00
  • 18° anno Euro 650,00
  • 19° anno Euro 650,00
  • 20° anno Euro 650,00

Il pagamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno utile del mese di deposito. Ad esempio, se il deposito è stato eseguito il 21 aprile del 2014, le tasse di mantenimento devono essere pagate a partire dal 2018 (quinta annualità)  entro il 30 aprile di ogni anno,  fino alla naturale scadenza del brevetto.

Se alla scadenza del quarto anno l'iter di domanda del brevetto non è ancora terminato, si può attendere la concessione del titolo e pagare, senza soprattassa, le annualità eventualmente scadute o che verranno a scadere entro quattro mesi successivi alla data di concessione del brevetto.

Trascorsi i termini di scadenza precedentemente indicati il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una tassa di mora il cui importo è di 100,00 euro.

Nota bene:
Se il pagamento della tassa di mantenimento non viene effettuato entro l'ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto e diventa di pubblico dominio.

Come pagare

Il pagamento deve  essere effettuato tramite modello F24 scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (modello F24 Versamento con elementi identificativi e, in caso di amministrazioni pubbliche  modello F24 per gli Enti Pubblici).

  • in modalità telematica (obbligatoria per i soggetti titolari di partita IVA)
  • presso gli sportelli bancari o uffici postali.

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 inserire i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento:

Tipo : U

Elementi identificativi: nuovo numero di domanda (di 15 cifre, reperibile nella banca dati UIBM) seguito dal numero dell’annualità da pagare composto da due cifre

Importi a debito versati: importo da pagare

Anno di riferimento: anno (es. 2024) a cui si riferisce il pagamento

Codice: C300

Il titolare del brevetto deve conservare le ricevute che attestano il versamento dei diritti. Non è necessario trasmetterle alla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia o all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

 

 

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Marchi e Brevetti
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667241-667306
Sede di Teramo: tel. 0861.335261
e-mail: marchi.brevetti@gransasso.camcom.it

Data di ultimo aggiornamento: 20-03-2025