Sezione salto blocchi

Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Calzature

 

Etichettatura calzature

Le calzature destinate alla vendita al consumatore finale devono essere dotate di una etichetta che fornisca informazioni relative ai materiali utilizzati nella fabbricazione.

L’etichettatura delle calzature è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recepita nell’ordinamento italiano dal D.M. 11 aprile 1996, successivamente modificato dal D.M. 30 gennaio 2001.


Definizione di calzature

Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all’allegato II al D.M. 11.4.1996:

  • Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
  • Stivali fino alla caviglia, a metà gamba fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
  • Sandali, espadrilles, scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive;
  • Calzature speciali concepite per una attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono calzature anche quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle;
  • Scarpe da ballo;
  • Calzature in un unico pezzo formato in gomma o in plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
  • Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
  • Calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
  • Calzature ortopediche.
     

Prodotti esclusi

  • Calzature d’occasione usate;
  • Calzature aventi le caratteristiche d giocattoli;
  • Calzature di protezione;
  • Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 904.

 

Requisiti di una corretta etichettatura

  •  L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale del quale è composto l’80% di ogni parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna.).
  • Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% è opportuno che l’etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
  • L’etichetta può contenere simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le parti della scarpa alla quale si riferiscono.
  • L’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile al consumatore.
  • La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta.
  • L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale, deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.
  • Possono essere apposte sull’etichetta altre indicazioni supplementari scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
  • Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa, in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.

 

Responsabilità

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea o, in mancanza, chi introduce la merce sul mercato comunitario hanno l’obbligo di fornire l’etichetta e sono responsabili dell’esattezza delle informazioni in essa contenute.

E’ il venditore al dettaglio che, comunque, deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita.

 

Vigilanza

La vigilanza è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio.
 

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Metrico e Sicurezza Prodotti
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667306
Sede di Teramo: tel. 0861-335260 - 335205
e-mail: metrico@gransasso.camcom.it

Data di ultimo aggiornamento: 10-04-2022