Calzature
Etichettatura calzature
Le calzature destinate alla vendita al consumatore finale devono essere dotate di una etichetta che fornisca informazioni relative ai materiali utilizzati nella fabbricazione.
L’etichettatura delle calzature è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, recepita nell’ordinamento italiano dal D.M. 11 aprile 1996, successivamente modificato dal D.M. 30 gennaio 2001.
Definizione di calzature
Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all’allegato II al D.M. 11.4.1996:
- Scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
- Stivali fino alla caviglia, a metà gamba fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- Sandali, espadrilles, scarpe da tennis, da jogging e per altre attività sportive;
- Calzature speciali concepite per una attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono calzature anche quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle;
- Scarpe da ballo;
- Calzature in un unico pezzo formato in gomma o in plastica, esclusi gli articoli "usa e getta" in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza suole riportate);
- Calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- Calzature "usa e getta" con suole riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- Calzature ortopediche.
Prodotti esclusi
- Calzature d’occasione usate;
- Calzature aventi le caratteristiche d giocattoli;
- Calzature di protezione;
- Calzature disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1982 n. 904.
Requisiti di una corretta etichettatura
- L’etichetta deve contenere informazioni sul materiale del quale è composto l’80% di ogni parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna.).
- Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% è opportuno che l’etichetta rechi informazioni sulle due componenti principali.
- L’etichetta può contenere simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le parti della scarpa alla quale si riferiscono.
- L’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; deve essere visibile, saldamente applicata e accessibile al consumatore.
- La dimensione dei simboli deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell’etichetta.
- L’etichetta non deve indurre in errore il consumatore. A tal fine, nei luoghi di vendita al consumatore finale, deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta.
- Possono essere apposte sull’etichetta altre indicazioni supplementari scritte in una delle lingue ufficiali della Comunità.
- Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa, in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità.
Responsabilità
Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea o, in mancanza, chi introduce la merce sul mercato comunitario hanno l’obbligo di fornire l’etichetta e sono responsabili dell’esattezza delle informazioni in essa contenute.
E’ il venditore al dettaglio che, comunque, deve verificare la presenza dell’etichetta sulle calzature in vendita.
Vigilanza
La vigilanza è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio.
Riferimenti e contatti
Ufficio Metrico e Sicurezza Prodotti
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667306
Sede di Teramo: tel. 0861-335260 - 335205
e-mail: metrico@gransasso.camcom.it