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Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Domicilio digitale

 

DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORI - Entro il 31.12.2025

 

L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale /indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.

 

Persone soggette all’obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.)

In particolare, si applica a:

  • coloro che vengono nominati o confermati alle suddette cariche, sia al momento della costituzione della società che successivamente;
  • coloro che già ricoprono tali cariche al 31/10/2025.

Soggetti obbligati

Coloro che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.

L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.

 

Termine

  • Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell’informazione, l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
  • Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta la carica.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza si applica l’esenzione del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo. 

Per le comunicazioni del domicilio digitale in sede di nuove nomine o conferme/rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione.

La comunicazione del domicilio digitale - in via facoltativa - di ulteriori soggetti con cariche societarie resta, invece, assoggettata a diritti di segreteria e imposta di bollo.

Avvertenze

Nel caso in cui pervenga una domanda di iscrizione di nuova società o una domanda di iscrizione della nomina/conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

 


Anno 2022

Notifica avvio procedimento di assegnazione del domicilio digitale

Si rende noto che con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese del 20.10.2022 è stato avviato il procedimento massivo di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali e alle società che ne sono prive.

Al provvedimento sono allegati gli elenchi delle imprese alle quali è stato assegnato il termine di trenta giorni per provvedere, distinti tra ditte individuali, società di persone e società di capitali, per le province dell’Aquila e di Teramo.

L’iscrizione del domicilio digitale, oltre ad essere obbligatoria per legge, è un adempimento che non prevede costi per l’impresa e può essere effettuato, in aggiunta ai consueti applicativi, anche direttamente dall’imprenditore collegandosi al seguente indirizzo:
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action  

Si invitano, pertanto, le imprese interessate ad effettuare la comunicazione del domicilio digitale, anche al fine di evitare le sanzioni previste dall’art. 37 del c.d. “Decreto Semplificazioni” (D.L. 76/2020) che si quantificano in € 60 per le ditte individuali e € 412 per le società.

Per verificare la presenza del domicilio digitale nel Registro Imprese si può consultare la pagina informativa https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it  

Si richiama l’attenzione sul fatto che al sopraindicato indirizzo è possibile verificare solo l’iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale, ma non se lo stesso è attivo, verificabile solo dal certificato di attribuzione della PEC da parte del gestore prescelto.


Per ulteriori chiarimenti si può contattare l’ufficio al n. 800 184796.

 

 

 

Data di ultimo aggiornamento: 25-11-2025