Deposito bilanci
L’art. 2435 del Codice Civile prevede l’obbligo - a carico degli amministratori di società di capitali e società cooperative - di depositare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente copia del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati nel termine di 30 giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
L’omissione dell’adempimento è considerata dal legislatore particolarmente grave, attesa la grande importanza dei dati contenuti nel Bilancio e l’interesse “sociale” alla sua pubblicazione, anche tardiva. Il mancato deposito del Bilancio di esercizio rappresenta, infatti, una lacuna informativa sulla società, che pregiudica sia il diritto all’informazione dei terzi, sia la reputazione e la credibilità della società stessa.
Al riguardo, la Camera di Commercio, allo scopo di sensibilizzare i soggetti interessati, ha attivato un monitoraggio sul corretto e puntuale adempimento dell’obbligo dal quale è emerso che una significativa percentuale di società soggette all’obbligo appaiono inadempienti per alcune annualità.
Si invitano pertanto le imprese che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo a fornire giustificazioni ovvero a provvedere, secondo le modalità descritte sul sito www.registroimprese.it , nonché sul sito istituzionale dell’Ente ovvero rivolgendosi ad uno studio professionale di fiducia o, ancora, all’Associazione di categoria di riferimento.
L’Ufficio Registro Imprese, contattabile all’indirizzo registro.imprese@gransasso.camcom.it , è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione.
Manuale operativo aggiornato per il deposito dei bilanci 2024
N.B.
Modalità di firma delle pratiche di iscrizione e deposito al Registro Imprese
La Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia non accetta più il modello c.d. “procura” né per il deposito dei bilanci e né per tutte le altre pratiche.
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