Sezione salto blocchi

Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Mediatori marittimi

MEDIATORI, AGENTI E RAPPRESENTANTI, MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI

Le imprese che esercitano attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima e spedizione, iscritte nei soppressi Ruoli, che non avevano aggiornato la propria posizione entro il 30 settembre 2013, possono farlo fino al 31 dicembre 2019 inviando una pratica telematica di aggiornamento.

 

 Anche le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli ma inattive, che non si erano iscritte nell'apposita Sezione del REA entro il 30 settembre 2013, possono farlo fino al 31 dicembre 2019 inviando una pratica telematica per iscriversi nell'apposita sezione speciale REA persone fisiche al fine di mantenere valido il requisito abilitante oppure possono presentare la relativa Segnalazione Certificata per l'avvio dell'attività.

 

La riapertura dei termini riguarda i soggetti rimasti inadempienti/ritardatari nell'invio dell'aggiornamento della posizione e non tutti gli iscritti nei soppressi Ruoli.

 

Le comunicazioni di aggiornamento o le richieste di iscrizione nella sezione speciale REA persone fisiche presentate al Registro Imprese/REA entro il nuovo termine del 31/12/2019 non saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria per tardivo deposito.

 

Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019 in vigore dall'1/1/2019), estratto comma 1134 lettera b):

…omissis …”b) i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2019.”…omissis…

 

Il D. Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva Servizi ha soppresso i ruoli dei mediatori, degli agenti di commercio, dei mediatori marittimi e l'elenco degli spedizionieri, pur senza modificare i requisiti previsti per l'esercizio di tali attività.

Con quattro Decreti Ministeriali del 26.11.2011, pubblicati sulla G.U. del 13.01.2012, sono state disciplinate le modalità per l'avvio delle suddette attività e gli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti nei soppressi ruoli ed elenchi.

 

Le imprese attive e iscritte nei soppressi ruoli  sono tenute a presentare telematicamente al Registro delle Imprese, entro il 30 settembre 2013, una dichiarazione di aggiornamento della propria posizione RI/REA.

Inoltre le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli sono tenute, sempre entro il 30 settembre 2013 ad iscriversi nell'apposita sezione del REA.

 

Di seguito vengono indicati sinteticamente i vari adempimenti per ciascuna delle suddette attività

MEDIATORI (L.39/1989)

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (L.204/1985)

 

SPEDIZIONIERI (L.1442/1941)

MEDIATORI MARITTIMI (L.478/1968)

 

SANZIONI PECUNIARIE PER CHI NON PRESTA IDONEA GARANZIA ASSICURATIVA
Si informa che con la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205 del 27/12/2017) è stato modificato l'art. 3, comma 5-bis, della Legge 39/1989; l'art. 1 comma 993 della Legge di Bilancio recita infatti:  "Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000 ".

Pertanto dal 1 gennaio 2018 gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa, a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, rischiano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.

Data di ultimo aggiornamento: 18-04-2023