Sezione salto blocchi

Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Verifica dinamica agenti d'affari in mediazione

L'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i.  sulla disciplina per lo svolgimento dell’attività di mediazione, così come stabilito dagli artt. 7 e 8 del D.M. 26.10.2011.

 

Modalità di verifica

La procedura per la verifica del possesso dei requisiti riguarderà:

· tutte le imprese (Ditte Individuali e Società) e i soggetti che, a qualsiasi titolo (preposti, dipendenti ecc...), esercitano l'attività di agente di affari in mediazione da almeno 4 anni;

·le persone fisiche iscritte, da più di 4 anni, nell’apposita Sezione REA al fine di mantenere il proprio requisito professionale nel tempo.

A tale scopo, i soggetti interessati dall’attività di verifica riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) iscritto al Registro Imprese ovvero a mezzo raccomandata A/R nel caso siano sprovvisti di PEC.

Per la conferma del possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare al Registro delle Imprese di L’Aquila, tramite l’invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica, i modelli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati, oltre alla copia dell’ultima polizza assicurativa, in corso di validità, stipulata a garanzia dei rischi professionali; quest’ultima solo per le ditte individuali e le società esercenti l’attività.

Alla pratica telematica di Comunicazione Unica devono essere allegati:

 

  1. modello Verifica Dinamica Requisiti – Mediatori (scarica il modello in formato PDF): modello di autocertificazione dei requisiti che deve essere compilato e sottoscritto da tutti i titolari di impresa individuale, i legali rappresentanti di società, gli eventuali preposti e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa (es. collaboratori, dipendenti etc.) e dalle persone fisiche iscritte nell’apposita sezione REA;
  2. modello Verifica Dinamica Requisiti – intercalare Antimafia (scarica il modello in formato PDF): modello di autocertificazione dei requisiti antimafia che deve essere compilato e sottoscritto da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. diversi dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società e dal preposto, che devono invece compilare il precedente "Modello Verifica dinamica requisiti - mediatori". Questo modello non deve essere compilato dalle persone fisiche iscritte nella apposita sezione del REA;
  3. copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, ha sottoscritto graficamente uno dei predetti modelli;
  4. copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale in corso di validità, con l’indicazione dei massimali previsti ed eventuale estensione della copertura assicurativa a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono l’attività di mediazione in nome e per conto dell’impresa.

Si informa che:

  • l’impresa sprovvista di PEC, ovvero il cui indirizzo PEC risulti non valido, dovrà, ai fini dell’accoglimento della pratica telematica, contestualmente comunicare un proprio indirizzo PEC valido, attivo ed univoco (cioè unicamente riconducibile all’impresa dichiarante);
  • per le imprese plurilocalizzate la pratica telematica va presentata presso la Camera di Commercio in cui l’impresa dichiarante ha la propria sede legale; pertanto il Modello Verifica Dinamica Requisiti – Mediatori deve essere compilato, sottoscritto ed inviato all’interno della pratica telematica anche per i soggetti operanti presso unità locali ubicate fuori provincia;
  • la legge di Bilancio 2018 (cfr. art. 1, comma 993), modificando l’art. 3, comma 5-bis della L. n. 39/1989 e s.m.i., ha previsto che gli agenti immobiliari che esercitano l’attività di mediazione in violazione dell’obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionale ed a tutela dei clienti, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.

Mancata presentazione della documentazione o perdita dei requisiti

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta ovvero la perdita della permanenza dei requisiti comporta l’adozione di:

  1. provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività di mediazione per le imprese iscritte al Registro Imprese ed operanti;
  2. provvedimento di cancellazione dall’apposita sezione del REA per le Persone Fisiche ivi iscritte.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

-  Imposta di bollo: esente

-  Diritti di segreteria: Euro 18,00 (in applicazione del parere espresso dal MISE ad Unioncamere Toscana il 26.05.2016

Aggiornamento posizione R.I./R.E.A.

Le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12 maggio 2012 compilano la sezione “AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA” del modello “MEDIATORI” per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro il 30 settembre 2013, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività.
Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, compilano la sezione “ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)” del modello “MEDIATORI” e la inoltrano per via telematica entro il 30 settembre 2013.
I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono entro novanta giorni, a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione “ISCRIZIONE NELL’APPOSITA SEZIONE (A REGIME)” del modello “MEDIATORI”. Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento.
Le imprese di affari in mediazione che iniziano l'attività, inoltrano telematicamente all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività una Comunicazione Unica contenente apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione “SCIA” del modello “MEDIATORI”; il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione “REQUISITI” del modello “MEDIATORI”; Sono tenuti alla compilazione di tale sezione il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa. I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare “Requisiti”.

Data di ultimo aggiornamento: 10-04-2022

In questa sezione

  • Verifica dinamica agenti d'affari in mediazione