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Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Certificato di origine

 

Che cos'èIl Certificato di Origine è un documento destinato esclusivamente a provare il paese di provenienza delle merci per esigenze commerciali e doganali.

Le Camere di Commercio sono gli organismi abilitati in Italia al rilascio dei certificati di origine alle imprese che commerciano con Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, quando le autorità del Paese destinatario ne fanno richiesta. L'esportatore italiano potrà richiederlo alla Camera di Commercio della provincia nella cui circoscrizione l'impresa richiedente ha la propria sede legale, operativa e/o unità locale. 


NUOVA PIATTAFORMA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZEhttps://commercioestero.camcom.it
 
Disposizioni per il rilascio da parte delle Camere di Commercio dei certificati comunitari d'origine
Fac-simile di certificato di origine 
Dichiarazione per merci non comunitarie
Dichiarazione di manleva per esportazione Federazione Russa/Bielorussia

 

ValiditàIl certificato di origine ha una validità illimitata, a condizione che i dati certificati rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o dell'imballaggio delle merci.
 
Diritti di segreteria- Certificato d'origine: 10,00 euro (rilascio standard un originale + 1 copia)

 




Casi particolari
 

Triangolazioni commerciali
Nelle triangolazioni commerciali la merce, che si trova sul suolo italiano, è venduta ad un operatore estero e, su incarico di quest'ultimo, spedita ad altro cliente. In tale ipotesi nella casella 2 del formulario è possibile indicare:

  • solo l'intestatario della fattura (buyer);
  • entrambi gli indirizzi specificando come "buyer" il primo operatore che paga la fattura di vendita e come "final destination" il secondo cliente che riceve la merce ( soluzione da preferirsi)
  • l'indirizzo del primo operatore "buyer" e la dicitura "per ulteriore riesportazione", sostitutiva del secondo cliente;
  • la dicitura "all'ordine" seguita da "per ulteriore riesportazione".
  • Solo la destinazione finale

È necessario che entrambi gli indirizzi compaiano sempre sulla fattura di esportazione. 

Certificato di origine a posteriori (merce già presso il cliente estero)
Se la merce è presso il cliente estero da più di un mese, il certificato di origine deve essere considerato a "posteriori".
Lo speditore deve inserire nel campo 5) del certificato la menzione "Certificato rilasciato a posteriori".
In questo caso è necessario allegare una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui:

a) si spieghi i motivi per cui è stato richiesto un certificato di origine a spedizione conclusa da più di un mese, allegando se del caso, una lettera di richiesta dell’acquirente/importatore straniero

b) si dichiari di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per quella stessa fattura di export.

Questa Camera non rilascerà comunque Certificati a fronte di fatture risalenti a più di due anni dalla richiesta. 

Certificato di origine proforma
Viene rilasciato a fronte di fatture proforma e può servire a titolo di esempio:

  • per aprire una lettera di credito in alcuni paesi;
  • come strumento di conoscenza delle condizioni di vendita applicate al cliente estero;
  • per spedire merce in sostituzione di altra già spedita in precedenza ma risultata poi difettosa (merce in garanzia);
  • per merci in esportazione temporanea  (solitamente per Paesi non aderenti alla Convenzione ATA).

Nella casella 5 "Osservazioni" deve essere inserita la dicitura "Certificato proforma".
Se il richiedente dovesse vendere tutta o parte della merce, esportata in temporanea, deve emettere regolare fattura definitiva e richiedere, a fronte di quest'ultima, il certificato di origine definitivo.

Nel caso in cui è già noto che si tratta di esportazione definitiva (es. campioni gratuiti, merce in garanzia) se il richiedente allega una dichiarazione che le merci non verranno reimportate, è possibile emettere già un certificato di origine definitivo.

Nel caso in cui il certificato sia richiesto per concludere un accordo commerciale o per la partecipazione a gare internazionali il certificato di origine deve sempre essere emesso come "Certificato proforma". 

Smarrimento del certificato di origine e richiesta del duplicato
In caso di smarrimento, del certificato di origine, può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità di Polizia.
In materia di certificazione di origine non è ammessa la dichiarazione sostitutiva (art 49 D.P.R. 445/2000).

Il richiedente, in tal caso, utilizzerà un nuovo formulario di Certificato di Origine sul quale verrà apposta, nella casella 5, la dicitura "Duplicato del Certificato di Origine n. ...... rilasciato in data .....".

Non è ammesso il duplicato se viene richiesto sei mesi dopo il rilascio del certificato smarrito.
 

Annullamento o sostituzione di un certificato di origine già rilasciato
L'impresa deve inviare tramite CERT'O la richiesta di distruzione, specificando nel “Campo note” le motivazioni che inducono all’annullamento ed alla nuova emissione di un Certificato di Origine. 

Solo dopo la lavorazione della pratica di distruzione l'impresa potrà inviare la nuova pratica di richiesta certificato corretta.


Tale prassi deve essere ritenuta un'eccezione in quanto le informazioni contenute nel Certificato di Origine devono essere già note e corrette nel momento della richiesta.

Merci usate
Nel caso sia trascorso molto tempo tra la data di produzione o importazione e quella di esportazione, è difficile provare l'origine delle merci in quanto, in genere, non sono più disponibili i documenti che ne dimostrino l'origine.
In tal caso possono essere elementi probanti dell'origine:

  • le dichiarazioni del fabbricante o altro operatore commerciale;
  • pareri di esperti;
  • etichette apposte sulle merci stesse;
  • libretti di istruzione per l'uso.

Rappresentante fiscale
Le imprese, senza una stabile organizzazione in Italia, per l'espletamento delle operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel nostro paese, possono nominare un rappresentante fiscale che potrà richiedere il rilascio del certificato di origine per conto dell'impresa.
Per la compilazione della richiesta occorre:

  • inserire nella casella 1 "speditore" il nome dell'impresa seguita dalla dicitura "rappresentata fiscalmente da - nome del rappresentante fiscale - ";
  • presentare il talloncino di nomina rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, dal quale si evincano
    • azienda rappresentata fiscalmente
    • nome e partita IVA del rappresentante fiscale
  • allegare una delega per la richiesta del certificato di origine, su carta intestata dell'azienda rappresentata (la delega può avere durata massima di un anno);
  • allegare le fatture di acquisto in Italia e la fattura di vendita all'estero, nelle quali devono essere indicati sia l'intestazione dell'impresa rappresentata seguita dalla dicitura "rappresentata fiscalmente da", sia il numero di partita IVA del rappresentante fiscale.

Non è possibile rilasciare ai rappresentanti fiscali il certificato di origine per merce in transito o in deposito doganale.
 

Certificati di origine per paesi comunitari
Se la merce venduta all'operatore comunitario viene  successivamente ceduta ad altro operatore extracomunitario, è possibile chiedere il certificato di origine purché nella casella 2 compaiano entrambi gli indirizzi, specificando come "buyer" l'operatore comunitario e come "final destination" il destinatario extracomunitario. È possibile evitare di inserire, sia nel certificato che nella fattura, l'indirizzo completo del destinatario finale usando in alternativa la dicitura "per ulteriore esportazione", specificando, però, il nome del paese extracomunitario.

 


 

 

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Commercio Estero
Sede dell'Aquila: tel.:  0862.667266
Sede di Teramo: tel. 0861.335227
e-mail: commercio.estero@gransasso.camcom.it

 

Data di ultimo aggiornamento: 05-08-2026