Attestati di libera vendita
Che cos'è
L'attestato di libera vendita (free sale certificate) è un documento che alcuni Stati (dell' Est Asiatico e dell'America Latina) richiedono per essere sicuri che la merce importata nel loro Paese abbia libera circolazione nel Paese di origine o nell'Unione Europea e, pertanto, sia sottoposta a controlli della legislazione nazionale.
Limitazioni
Non si rilasciano attestati di libera vendita:
- a imprese che non abbiano sede o unità locale iscritte al Registro delle Imprese della CCIAA del Gran Sasso d'Italia;
- per l’utilizzo in Paesi comunitari, poiché dal 1993 in Unione Europea vige il Mercato Unico, nel quale è garantita la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone;
- relativamente a prodotti per i quali non sia ancora stata emessa alcuna fattura o che non rientrino nell'attività commerciale dell'impresa, così come risultante da visura del Registro delle Imprese; a tal fine è irrilevante l’oggetto sociale.
La Camera di Commercio non può rilasciare l'attestato di libera vendita per quelle categorie merceologiche per le quali il Ministero della Salute, tramite la ASL di competenza, rilascia il "certificato di libera vendita" (SIAN – CERTIFICATO DI ESPORTAZIONE / SANITARIO), tra cui ad esempio:
- Dispositivi medici
- Cosmetici
- Integratori, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali
- Biocidi
- Presidi medico chirurgici
- Mangimi
- Prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione medico sanitaria o fitosanitaria.
Per questi prodotti e, comunque, quando il richiedente non dispone di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell'attestato di libera vendita è possibile richiedere l'apposizione di un "visto poteri di firma” (che consiste esclusivamente in un controllo di legittimità della firma del soggetto firmatario quale legale rappresentante dell'impresa) su una dichiarazione dell'impresa (e non sul modello "attestazione di libera vendita") riguardante la regolare commercializzazione dei prodotti elencati. Detta dichiarazione dovrà essere redatta su carta intestata dell’impresa richiedente e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore. Se richiesta in lingua straniera dovrà essere allegata anche la relativa traduzione.
Nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 – Disposizioni per il rilascio dei certificati di origine e dei visti per l’estero
Dichiarazione di libera vendita
Modulo di richiesta attestato
Riferimenti e contatti
Ufficio Commercio Estero
Sede dell'Aquila: tel.: 0862.667266
Sede di Teramo: tel. 0861.335227
e-mail: commercio.estero@gransasso.camcom.it