Registro Pile
Registro dei Produttori di Pile e Accumulatori
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza.
L'articolo 14 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 prevede l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori. All'interno di tale registro e' prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
CHI DEVE ISCRIVERSI AL REGISTRO
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m), é considerato produttore e, quindi, deve iscriversi al registro chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Il produttore di pile e accumulatori può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
Tramite il sito www.registropile.it sono inoltre rese disponibili informazioni più dettagliate sulla normativa e sui soggetti obbligati all'iscrizione, mentre per le imprese è attivo un servizio di assistenza telematica, raggiungibile alla casella di posta elettronica info@registropile.it.
Contatti:
ambiente@gransasso.camcom.it