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Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Ravvedimento operoso

 

Ravvedimento operoso diritto annuale 2023 La Camera di Commercio informa le imprese che non risultano in regola con il versamento del diritto annuale 2023 che possono provvedere a regolarizzare la posizione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso.
Il diritto annuale è dovuto dalle imprese iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 18 della legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche, entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese già iscritte, mentre le imprese iscritte nel 2023 sono tenute al versamento nel termine, perentorio, di trenta giorni dalla domanda di iscrizione.  La scadenza del versamento per il 2023 era pertanto, per le imprese già iscritte, il 30 giugno 2023.
Le imprese soggette agli indici sintetici di affidabilità (ISA) avevano la possibilità di pagare il diritto annuale fino al 20 luglio 2023 senza maggiorazione. 
Per ovviare a tale inadempienza, ricordiamo l’utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, che consente al contribuente di sanare, entro un anno dalla scadenza del versamento, (entro il 30 giugno 2024 o entro il 20 luglio 2024) le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta di 1/5 rispetto a quella ordinaria del 30%.
 In tal caso il modello F24 dovrà essere compilato come sotto specificato:

Come compilare il modello F24:
  Indicare nella sez. “Imu ed altri tributi locali “– nello spazio “Codice ente” - la sigla: AQ
  anno di riferimento: 2023
  utilizzare il codice tributo 3850 (importo del tributo)
  utilizzare il codice tributo 3851 (interessi legali) 
  utilizzare il codice tributo 3852 (sanzione 6%)

Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 35 dell’art. 24 della Legge 449/1997, l’avvenuto versamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte dell’Ufficio del Registro Imprese.

 

Invariato il ravvedimento operosoIl Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), con nota n. 45640 del 17.2.2020, ha comunicato di mantenere a percentuale del ravvedimento operoso al 6% (1/5 del minimo=30%)
Nota MiSE


Ravvedimento e blocco della certificazioneA partire dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
Se non è trascorso più di un anno dalla violazione (ovvero dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo), l'impresa può - oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato - provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.

 

Ravvedimento su diritto annuale dovuto per nuove iscrizioniPer verificare se l'impresa può effettuare ravvedimento bisognerà individuare la scadenza del versamento, sommando 30 giorni alla data di protocollazione della domanda di iscrizione di nuova impresa e/o unità locale. Sarà possibile effettuare il ravvedimento entro 1 anno (articolo 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472) dalla data di scadenza così calcolata. Versando contestualmente l'esatto importo dei tributi dovuti e delle somme a titolo di ravvedimento (sanzione e interessi), si eviterà la successiva irrogazione di sanzione con cartella esattoriale.
Per effettuare il ravvedimento si dovranno utilizzare i tre codici predisposti dall'Agenzia delle Entrate (3850 = tributo, 3851 = interessi, 3852 = sanzione), e quindi compilare tre righe del modello F24, Sezione IMU e altri tributi locali, con codice ente AQ; l'anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo. Si ricorda che i versamenti effettuati con cod. 3851 e 3852 non sono compensabili con altri tributi (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).
Si raccomanda di utilizzare la seguente modalità di calcolo solo per i ravvedimenti sul diritto annuale dovuto alla CCIAA del Gran Sasso d'Italia. Si invita inoltre a contattare sempre l'Ufficio Diritto Annuale prima di effettuare il ravvedimento.
Una volta individuata la scadenza per il versamento, ovvero il 30º giorno dopo la protocollazione della domanda, le tre righe del modello F24 dovranno essere compilate così come segue:

  1. (codice tributo 3850) il diritto dovuto;
  2. (codice tributo 3851) gli interessi calcolati sul diritto dovuto per il numero di giorni intercorrenti dalla scadenza fino alla data effettiva del versamento; i giorni trascorsi sono soggetti al tasso di interesse del 5% dal 1° gennaio 2023, 2,5% dal 1° gennaio 2024;  il divisore è 36500;
  3. (codice tributo 3852) la sanzione (sempre calcolata sul diritto dovuto) del 3,75% se il versamento avviene dal 1º al 30º giorno dalla scadenza e del 6% se avviene a partire dal 31º giorno fino a un anno. Non si applica al diritto annuale il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" per i primi 15 giorni.

Trascorso un anno dalla scadenza prevista per il pagamento, non è più possibile effettuare il ravvedimento e si dovrà versare il solo diritto. La sanzione sarà successivamente irrogata dalla Camera di Commercio.

 

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Diritto Annuale
email: diritto.annuale@gransasso.camcom.it
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667246
Sede di Teramo: tel. 0861.335263-204

 

Data di ultimo aggiornamento: 04-01-2024