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Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia

Comunicazioni

 

MISURE DEL DIRITTO ANNUALE 2024

Le misure del diritto annuale per l'anno 2024 sono indicate nella nota n. 383421 del 20-12-2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art.28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n.114.

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art.18, comma 10, della Legge n.580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Gli importi dovuti dalle imprese iscritte rimangono, pertanto, gli stessi del precedente triennio.

Nella tabella sono riportati gli importi da pagare già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

 

MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE 2024

IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA

IMPORTI 2024          

Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale
(piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli);

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

Sede         /     unità locale 

 € 53,00*          € 11,00*

€ 120,00           € 24,00

IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplici non agricole;

Società semplici agricole;

Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001;

Soggetti iscritti al REA

 

€120,00           € 24,00

€ 60,00            € 12,00

€ 120,00          € 24,00

€ 18,00            € 0,00

 

IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

per ciascuna unità locale/sede secondaria

€ 66,00

(* l'importo di € 52,80 è arrotondato a € 53,00; l'importo di € 10,56 è arrotondato € 11,00)

 

Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011.

 

DIRITTO ANNUALE 2023: RINVIO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il Decreto-legge 10/05/2023 n. 51 recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di
enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" convertito con modifiche
nella Legge 3/07/2023 n. 87 (entrata in vigore il 06/07/2023 delle modifiche apportate in sede di
conversione in legge) pubblicato su G.U. n. 155 del 05.07.2023, ha previsto all'art. 4 alcune
proroghe di termini fiscali.

Ai commi 3-sexies e 3-septies del suddetto articolo è stato previsto che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del M.E.F. (pari ad euro 5.164.569) tenuti ad effettuare entro il 30/06/2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA possono provvedervi entro il 20/07/2023 senza alcuna maggiorazione.

In deroga a quanto disposto dall'art. 17 comma 2 DPR n. 435/2001 i versamenti dei soggetti già indicati in precedenza possono essere effettuati entro il 31/07/2023, maggiorando le somme da versate, in ragione di giorno, fino allo 0,40% di interesse corrispettivo.

Quindi la maggiorazione sarà pari all'intero 0,40% per i soggetti che ne hanno diritto solo il
31/07/2023, nei giorni che precedono dovrà essere calcolata per ciascun giorno trascorso dal
termine prorogato (ossia dal 21/07/2023) sino a quello in cui viene eseguito il versamento, in
ragione di 1/11 dell'intero importo dell'interesse corrispettivo (importo giornaliero) moltiplicato il
numero dei giorni (si veda la tabella in calce).

Tale disposizione si applica (a condizione che l'attività svolta sia comunque soggetta a ISA) anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito con modificazione nella Legge 15/07/2011, n. 111; applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23/12/2014, n. 190; partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/86, aventi i requisiti già indicati in precedenza.

Detti termini non si applicano invece ai soggetti che esercitano attività agricole ossia che:

  • svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art. 32 e seguenti del TUIR

  • sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI.

NB = Come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64 del 28/06/2019 e dalla risposta n. 330 all'interpello "Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti – Imprenditori agricoli titolari di reddito agrario" del 2/08/2019 è importante ricordare l'ambito soggettivo. I soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarino redditi d'impresa (cfr. art. 55 del TUIR).

Per questi soggetti i termini di versamento restano fissati al 30/06/2023 (termine ordinario) e 31/07/2023 (il 30 cade di domenica) con l'aggiunta dello 0,40% di interesse corrispettivo da calcolare per intero e non in ragione di giorno come per i soggetti ISA già illustrati.

La proroga stabilita dalle disposizioni in commento si applica anche al versamento del diritto annuale per le imprese già iscritte al 1.01.2023 che abbiano i requisiti previsti dall'art. 4 commi 3-sexies e 3-septies del D.L. n. 51/2023 convertito con modificazioni nella Legge 3/07/2023 n. 87.

Spirati i termini di versamento già indicati, è necessario per sanare la propria posizione procedere al ravvedimento operoso.

 

TERMINE / GIORNO DI VERSAMENTO

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE:

CON / SENZA ALCUNA % DI MAGGIORAZIONE

ENTRO IL 20-luglio-2023

SENZA ALCUNA MAGGIORAZIONE

21 luglio 2023

0,0364

22 luglio 2023

0,0727

23 luglio 2023

0,1091

24 luglio 2023

0,1455

25 luglio 2023

0,1818

26 luglio 2023

0,2182

27 luglio 2023

0,2545

28 luglio 2023

0,2909

29 luglio 2023

0,3273

30 luglio 2023

0,3636

31 luglio 2023

0,4

 

 

Importi diritto annuale 2023Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 339674 dell'11.11.22 ha stabilito gli importi del diritto annuale per l'anno 2023, invariati rispetto all'anno precedente e la  maggiorazione del 20% stabilita con il Decreto del 23 febbraio 2023  per il triennio 2022-2025, per il finanziamento di progetti strategici.

 

Legge di Stabilità 2023: provvedimento di non applicazione dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro

La Giunta camerale, con provvedimento n° 11 del 30/01/2023, ha deliberato di non applicare lo stralcio delle sanzioni e degli interessi, previsto dall'art. 1 c. 227-228 Legge Stabilità 2023, ai ruoli emessi nel periodo 1/1/2000 - 31/12/2015 per il Diritto Annuale e per le sanzioni amministrative di competenza dell'Ente, di importo inferiore ad Euro 1.000,00

 

Scadenza Diritto Annuale 2022

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d’anno e le società con proroga di bilancio e/o esercizio non coincidente con l’anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

  • entro il 30 giugno 2022 per il versamento senza gli interessi corrispettivi pari allo 0,40%.
  • oppure entro il 30 luglio 2022 per il versamento con lo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento va effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
I versamenti con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza ulteriori maggiorazioni.
La data di scadenza del pagamento del Diritto Annuale, maggiorati degli interessi corrispettivi pari allo 0,40%, è Lunedì 22 agosto 2022

 

Importi Diritto Annuale per l'annualità 2022
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0429691 del 22 dicembre 2021 , ha stabilito le misure del diritto annuale per l'anno 2022, confermando gli importi del 2021 e la  maggiorazione del 20% stabilita con il Decreto del 12 marzo 2020 per il triennio 2020-2022, per il finanziamento di progetti strategici.
Gli importi indicati nella tabella sono già comprensivi della riduzione del 50% e della maggiorazione del 20%.

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive previste per i soggetti che si iscrivono e che sono già iscritti al Registro delle Imprese/REA

 

Tipo di impresa                                                        Sede                                     Unità locale

Imprese individuali iscritte nella sezione

speciale del Registro imprese                € 52,80 (arrotondato € 53**)      € 10,56 (arrotondato € 11**)

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria
del Registro imprese (imprese individuali,
cooperative, consorzi, soc. consortile,
GEIE, società di persone, società di capitali)               €  120                                        € 24

Società semplici agricole                                               €   60                                        € 12

Società semplici non agricole                                       €  120                                        € 24

Società tra avvocati previste
dal D.lgs. n. 96/2001                                                     €  120                                        € 24

Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)                      €    18                                        €   0

Imprese con sede principale all’estero:
per ciascuna unità locale/sede secondaria                                          € 66,00

 

**Arrotondamento


L’importo del diritto annuale da versare è sempre quello arrotondato alla cifra esatta. L’arrotondamento, secondo i criteri dettati nella nota del Ministero dello sviluppo economico n. 19230 del 03.03.2009 , da eseguire alla fine del calcolo di determinazione del diritto annuale (sede + unità locali). Ad esempio: nel caso di impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese con una unità locale, è necessario prima calcolare l’importo dovuto senza arrotondamenti e successivamente, sull’importo finale così ottenuto, applicare l’arrotondamento: impresa individuale € 52,80 per la sede + 1 unità locale € 10,56 = € 63,36 che arrotondato diventa € 63,00 (e non 53+11= 64).
Gli importi indicati sono già diminuiti del 50% (D.L. n. 90/2014, art. 28) e aumentati del 20% (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 marzo 2020 - Incremento delle misure del diritto annuale - articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m.).

 

Imprese tenute al pagamento del tributo sulla base del fatturatoLe imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l’esclusione delle ditte individuali.
Al fatturato complessivo, realizzato nell’anno precedente, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall’impresa, sull’importo così determinato va applicata la riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% prevista dal Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.

In caso di eventuali unità locali: all’importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del
tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell’importo base del primo scaglione di fatturato.

 

Scaglioni di fatturato                                                                Tabella per scagioni ed aliquote da
                                                                                                          utilizzare per il calcolo

 

Da Euro                                          Ad Euro                                                  Aliquote
      0                                                   100.000                                          € 200 (misura fissa)

Oltre     100.000                                 250.000                                                 0,015%

Oltre     250.000                                500.000                                                 0,013%
Oltre     500.000                             1.000.000                                                 0,010%
Oltre   1.000.000                          10.000.000                                                 0,009%
Oltre 10.000.000                          35.000.000                                                 0,005%
Oltre 35.000.000                          50.000.000                                                 0,003%
Oltre 50.000.000                                                               0,001(fino ad un massimo di € 40.000,00)

 

I criteri di arrotondamento degli importi da versare sono quelli stabiliti dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009

Le imprese che si iscrivono in corso d'anno (nuove iscrizioni), oppure che aprono nuove unità locali, dovranno versare gli importi sopraindicati al momento della domanda di iscrizione (tramite ComUnica) oppure con modello F24 nei trenta giorni successivi.

 

 

Diritto annuale 2021: ulteriore proroga del termine per il versamento al 15 settembreSi comunica che il cosiddetto "decreto Sostegni bis" ha disposto la proroga dei termini al 15 settembre 2021 dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La nuova scadenza, che si applica anche al diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A., riguarda i titolari di partita IVA soggetti a ISA, nonché i contribuenti che applicano il regime forfettario. La legge di conversione del decreto Sostegni bis non prevede tuttavia la possibilità di differimento ai 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40 per cento (nota MiSE 28 luglio 2021 relativa alla proroga dei versamenti).

 

Proroga pagamento diritto annuale 2021 per i contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA)E' stata prorogata al 20 luglio 2021 la scadenza del pagamento del Diritto Annuale 2021 per i contribuenti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie.
E' stato ufficializzato lo slittamento dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 (20 Agosto con lo 0,40%,) del pagamento del saldo imposte 2020 e primo acconto 2021, pertanto anche il versamento del diritto annuale 2021 segue tale differimento, di cui alla nota MiSE del 2 luglio 2021
Si ricorda che, per i contribuenti non soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), i termini del versamento del diritto annuale rimangono fissati al 30 giugno o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%

 

Proroga diritto annuale 2020 per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA)

Tra le misure a sostegno e rilancio dell'economia, finalizzate a supportare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020, è stabilita una proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 98 bis D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 126 ). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9.11.2020 ha fornito chiarimenti.

Proroga termini di versamento del diritto annuale 2020 per i contribuenti interessati ale i forfetari.Per tener conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari, è stato emanato il DPCM 27 giugno 2020 , recepito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 160731 del 9.7.2020 , che proroga il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.

 

 

Comunicazioni ingannevoli riguardanti il diritto annualeSono pervenute da più parti segnalazioni di numerose comunicazioni ingannevoli, inviate via posta elettronica certificata ad imprese e ad altri soggetti, con riferimenti alle Camere di Commercio e al versamento del diritto annuale 2020.
Tali comunicazioni non hanno avuto origine dalle procedure di gestione del diritto annuale: la loro finalità, probabilmente, da ricondurre ad un link malevolo contenuto nella comunicazione.
Si richiede di prestare la massima attenzione e di contattare l'Ufficio del Diritto Annuale ai seguenti numeri: 0862667246 – 0861335263

 

Riferimenti e contatti
Ufficio Diritto Annuale
email: diritto.annuale@gransasso.camcom.it
Sede di L'Aquila: tel. 0862.667246
Sede di Teramo: tel. 0861.335263-204

 

Data di ultimo aggiornamento: 11-01-2024